Il nostro Statuto

Art. 1) E’ costituita l’Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti del D.L. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modificazioni sotto la denominazione: “NATIVO  O.N.L.U.S.” con sede in Roma (RM), Via Nino Oxilia n. 21.

Con delibera dell’Assemblea Generale di Soci, potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, filiali e rappresentanze, sia in Italia che all’Estero.

L’Associazione è regolamentata dagli artt. 14 ss. Del c.c. e non ha fini di lucro.

L’Assemblea è costituita ed opera in conformità del disposto degli artt. 10 e ss. del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460, istitutivo delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale e si avvale del trattamento fiscale previsto dall’art. 111ter del T.U.I.R. (D.P.R. 917/86).

 Art. 2) All’Associazione possono aderire, in qualità di soci, persone fisiche o giuridiche, enti e associazioni.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori che sono coloro i quali partecipano all’assemblea dell’atto Costitutivo;

- i soci ordinari che acquisiscono la qualifica, attraverso la delibera del Consiglio Direttivo, in merito alla domanda di ammissione presentata all’Associazione per iscritto.

Art.3) La qualifica di socio si perde per:
-decesso;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art. 4) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (secondo i casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualche modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Art. 5) L’Associazione ha lo scopo di promuovere lo Sviluppo Umano, affermando, sostenendo e diffondendo i valori e la cultura della solidarietà e la tutela e la promozione dei diritti fondamentali della persona e dei popoli. L’Associazione si prefigge pertanto di favorire l’informazione e la divulgazione di tematiche di sviluppo; di contribuire alla riduzione della povertà e dell’esclusione, contrastando i processi d’emarginazione sociale, culturale ed economica nel quadro della cooperazione internazionale.

A tal fine l’Associazione promuove:

- iniziative volte alla diffusione dei valori dell’interculturalità e della solidarietà tra i popoli.

- lo studio, la progettazione, l’attuazione e la gestione di programmi che promuovano uno sviluppo sostenibile con criteri di partecipazione, eguaglianza, equità di genere, e rispetto dei contesti ambientali, nonchè delle culture e delle identità locali, nei Paesi in via di sviluppo, con particolare attenzione all’Africa;

- progetti di informazione, sensibilizzazione ed educazione, tendenti a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini italiani e comunitari alle problematiche dei paesi in via di sviluppo e alle relazioni nord-sud, con particolare riferimento alle tematiche di cooperazione internazionale, educazione allo sviluppo sostenibile; turismo responsabile e commercio equo e solidale;

- promozione e realizzazione di eventi culturali (incontri, conferenze, campagne, corsi, seminari, dibattiti, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali...) su temi di interesse dell’Associazione;

- attività legate ad interventi in contesti di emergenza e ricostruzione nelle aree in cui l’Associazione opera;

- attività di concertazione e di coordinamento con altre associazioni e realtà impegnate nella cooperazione e nell’educazione allo Sviluppo Umano, al fine di favorire processi di collaborazione e di sinergia su percorsi e obiettivi comuni.

All’Associazione è fatto assoluto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del disposto degli artt. 10 e ss. del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

Art. 6) Per il conseguimento degli scopi suddetti, l’Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:

a) contributi vari;

b) quote di spese generali corrisposte dagli associati;

c) elargizioni di associati o di terzi (persone fisiche od enti);

d) donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili;

e) quote di utili o di avanzi di gestione, da reimpiegare esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

E’ fatto divieto all’Associazione, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o quote di capitale durante la vita dell’Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S.. L'associazione ha il compito di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7) L’Associazione è costituita dai seguenti Organi:

a) Assemblea Generale dei Soci;

b) Consiglio Direttivo, fra i componenti del quale vengono eletti il:

 

  • Presidente dell’Associazione ed il Vicepresidente dell’Associazione;

c) Segretario;

d) Tesoriere;

e) Consiglio dei Probiviri;

 

f) Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Tesoriere il Consiglio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti, saranno nominati dall’Assemblea Generale dei Soci qualora la stessa lo ritenga necessario.  

Art. 8) L’Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti gli iscritti all’Associazione, ai sensi dell’art. 2) del presente Statuto.

Al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ed è previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Avranno diritto di voto i soci fondatori ed i soci ordinari.

Art. 9) I compiti e le attribuzioni dell’Assemblea Generale dei Soci, sono di seguito elencati:

a) elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, fatta eccezione per la composizione del primo Consiglio, eletto in sede di costituzione dell’Associazione.

b) elezione del Consiglio del Vicepresidente del Segretario, e se nominati del Consiglio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;

c)  approvazione e programmi dell’Associazione;

d) approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi della gestione;

e) espressione del parere vincolante per ogni argomento sottoposto all’ordine del giorno, che non sia di competenza degli altri Organi dell’Associazione;

Art. 10) L’Assemblea Generale dei Soci ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta all’anno, per l’esame e l’approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli Associati.

L’Assemblea deve essere convocata nella Sede Sociale o in altro luogo da indicare nell’avviso di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti ai sensi del 1° comma dell’art. 21 c.c..

Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto, occorre la maggioranza assoluta dei voti e la presenza di almeno due terzi degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 c.c..

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il Patrimonio dell’Organizzazione dovrà essere devoluto ad altre O.N.L.U.S. o istituzioni tendenti a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11) Ogni Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta.

Art. 12) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in assenza, l’Assemblea elegge il VicePresidente.

Inoltre l’Assemblea nomina il Segretario per la relazione del Verbale Assembleare.

Art. 13) I Soci sono convocati in Assemblea, mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed al collegio dei revisori dei conti ai probiviri, se nominati, almeno otto giorni prima dell’adunanza, o mediante affissione nei locali dell’Associazione dell’avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all’indirizzo risultante dal libro dei soci, e ai revisori e ai probiviri, se nominati, almeno cinque giorni prima dell’adunanza.

L’avviso di convocazione, deve riportare l’ordine del giorno con l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo dell’adunanza.

Art. 14) L’Assemblea Generale dei soci può svolgersi anche con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è costituito da tre a sette Consiglieri, nominati dall’Assemblea Generale dei Soci, tra i soci, tranne il primo Consiglio, nominato in sede di costituzione dell’Associazione.

Art. 16) Al Consiglio Direttivo, spettano i seguenti compiti ed attribuzioni:

a) elezione del Presidente, nominato tra i componenti del Consiglio stesso;


b) studio e formulazione dei programmi dell’Associazione;


c) stesura del bilancio preventivo e del conto consuntivo;


d) determinare la quota di ammissione e annuale dovuta dai soci.


e) ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente il funzionamento dell’Associazione,


Art. 17) Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri del consiglio direttivo.


L’avviso di convocazione è fatto dal Presidente con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, dalla data fissata per la riunione a ciascun membro del consiglio ed ai revisori ed ai probiviri, se nominati.


La riunione del consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e i revisori e i probiviri, se nominati.


Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione con l’ osservanza delle modalità del precedente Art. 14.


Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti la metà dei consiglieri in carica.


Le decisioni sono prese a maggioranza semplice ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.


Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di uno dei Consiglieri in carica.


Art. 18) Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che precede al rinnovo delle cariche sociali.


Al termine del mandato, i Consiglieri possono essere riconfermati.


Art. 19) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del medesimo Organo.


Su deliberazione del consiglio esecutivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.


Al Presidente del Consiglio Direttivo spettano le seguenti attribuzioni:


a) rappresentanza legale dell’Associazione, anche in giudizio;


b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale dei Soci;


c) stipulazione dei contratti dell’Associazione;


d) sovrintendenza di tutti gli uffici dell’Associazione;


e) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone, quanto prima, in sede di Consiglio Direttivo.


Art. 20) Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.


Art. 21) Gli esercizi dell’Associazione hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio di esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno.


Art. 22) L’Associazione dovrà tenere, a cura del Segretario i libri e i  registri richiesti dalla normativa ed in ogni caso dovrà tenere il Libro dei Soci, il Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci, il Libro dei Verbali del Consiglio


Direttivo e se deliberati dall’Assemblea il Libro dei Probiviri e il Libro del Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 23) Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l’Associazione od i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da nominarsi dall’Assemblea Generale dei Soci in occasione della prima adunanza qualora l’assemblea abbia ritenuto necessario costituire l’organo del Consiglio dei Probiviri.


I Probiviri se nominati dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.


Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione od interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, senza aver deliberato la nomina del Consiglio dei Probiviri, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.


Art. 24) Qualora lo ritenga utile o opportuno (o qualora ciò divenga obbligatorio per disposizione di legge), l’Assemblea dei soci può nominare un Collegio dei revisori dei conti composto da tre  membri scelti anche tra i soci. Se nominato, il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio o rendiconto consuntivo alle scritture contabili e redige una relazione allo stesso. Può eseguire verifiche e controlli sulla gestione amministrativa dell’Associazione. Può partecipare alle riunioni degli organi locali.


Art. 25) Qualora lo ritenga utile o opportuno il Consiglio Direttivo può nominare tra i propri membri un Tesoriere.


Se nominato il Tesoriere tiene la cassa dell’Associazione, cura l’amministrazione e gli adempimenti contabili ed amministrativi.


Art. 26) Per disciplinare ciò che non sia previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.